Diritto di asilo: cosa dice la legge

Diritto di asilo: il quadro normativo

In Italia, il diritto d'asilo è sancito nell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, il quale prevede che:

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

A livello europeo, la normativa si può ritrovare innanzitutto nell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il quale garantisce il diritto di asilo, e nell'articolo 19, che impedisce le espulsioni di massa e tutela le persone dal rimpatrio forzato verso paesi dove rischiano la pena capitale, la tortura o altri trattamenti inumani o degradanti.

L'Unione Europea ha inoltre adottato una politica condivisa di asilo, che richiede che le procedure relative al diritto di asilo siano giuste ed efficienti in tutta l'UE, formando così la base del sistema europeo comune di asilo: il CEAS.

Il CEAS si basa su una serie di normative che regolano il processo di asilo, tra cui:

  • il "Regolamento di Dublino", che definisce quale Stato membro sia responsabile dell'esame delle richieste di asilo;
  • una direttiva sulle procedure di asilo che imposta criteri uniformi per processi equi ed efficienti;
  • una direttiva sulle condizioni di accoglienza che stabilisce standard minimi per l'alloggio, il cibo, l'occupazione e l'assistenza sanitaria dei richiedenti asilo;
  • una direttiva sulle qualifiche che determina i criteri per riconoscere i rifugiati o i beneficiari di protezione sussidiaria e offre loro una gamma di diritti, come permessi di soggiorno, documenti di viaggio, accesso al lavoro, all'istruzione, alla previdenza sociale e all'assistenza sanitaria.

Diritto di asilo e status di rifugiato

La forma di protezione prevista dall'articolo 10 della Costituzione italiana, che come visto stabilisce il diritto d'asilo garantendolo a chiunque non possa godere delle libertà democratiche nel suo paese d'origine, è strettamente collegata alla definizione di rifugiato indicata nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951.

Quest’ultima norma afferma che la qualifica di rifugiato può essere riconosciuta a coloro che sono stati considerati tali secondo vari accordi e convenzioni internazionali, oltre che in base alla Costituzione dell'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati.

In particolare, una persona può essere riconosciuta come rifugiato se teme giustificatamente persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche, e si trova fuori dal proprio paese di cittadinanza, non potendo o volendo richiedere protezione a questo paese. La stessa definizione si applica agli apolidi che, a seguito di tali eventi, non possono o non vogliono ritornare nel loro paese di residenza abituale per lo stesso timore.

Questa definizione trova corrispondenza nell'articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che afferma:

Ogni persona ha il diritto di cercare e fruire asilo in altri paesi per sfuggire a persecuzioni.

Il diritto di asilo in Italia

Nell’ordinamento italiano, il diritto di asilo viene riconosciuto attraverso due forme di protezione internazionale, ossia il riconoscimento dello status di rifugiato e l’attuazione della protezione sussidiaria.

Per quanto riguarda il primo aspetto, al fine di ottenere lo status di rifugiato è necessario inoltrare una domanda alla questura o alla polizia di frontiera. In caso di approvazione, il richiedente riceve un permesso di soggiorno quinquennale, oltre ad altri vantaggi come l'accesso al sistema sanitario nazionale e la possibilità di ricongiungimento familiare. Se la domanda viene respinta, il richiedente può chiedere una revisione della decisione alla stessa commissione o fare appello in tribunale.

Se a una persona non viene conferito lo status di rifugiato e non soddisfa i criteri per ottenere protezione sussidiaria, essa sarà soggetta a espulsione dal paese.

In ogni caso, l'asilo politico è negato a chi sia stato responsabile di crimini contro la pace, gravi reati penali o azioni in contrasto con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.

Relativamente alla protezione sussidiaria, questa in Italia è concessa a coloro che non soddisfano i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati, ma che hanno valide ragioni per credere che un ritorno nel loro paese d'origine li esporrebbe a gravi pericoli.

La cosiddetta protezione sussidiaria è riservata a individui che rischiano la pena di morte, la tortura, trattamenti umilianti, o la minaccia alla propria sicurezza in situazioni di conflitto armato.

Pertanto, a seconda della situazione specifica, uno straniero che ne faccia richiesta può ottenere lo status di rifugiato oppure beneficiare di una forma di protezione sussidiaria. Queste diverse forme di protezione sono basate su criteri sia oggettivi che soggettivi, che considerano la storia personale dei richiedenti, le motivazioni alla base delle loro richieste e il loro paese d'origine.