Il sovraffollamento carcerario è una delle questioni più discusse nel panorama giuridico - sociale italiano e europeo. Tale fenomeno non rappresenta soltanto una sfida per il sistema penitenziario, ma solleva anche questioni di natura costituzionale ed internazionale legate al rispetto dei diritti umani. In particolare, negli ultimi anni si è assistito a un crescente numero di richieste di risarcimento per i danni subiti dai detenuti a causa delle condizioni di vita degradanti nelle carceri sovraffollate. Praticante avvocato
Tale impulso, proveniente sia dai detenuti che dagli ex detenuti, è stato sostenuto dalla giurisprudenza interna, rendendo sempre più centrale il dibattito sul risarcimento come strumento di tutela dei diritti dei reclusi.
Il sovraffollamento carcerario, da anni oggetto di critica da parte di organismi nazionali e internazionali, è una piaga che affligge molte istituzioni penitenziarie, non solo in Italia ma in vari Paesi europei.
Occorre ricordare, infatti, che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che vieta trattamenti inumani e degradanti, proprio a causa delle condizioni insostenibili in cui molti detenuti sono costretti a vivere.
Il sovraffollamento non è solo un problema logistico, ma incide profondamente sui diritti fondamentali dei detenuti, come il diritto alla dignità, alla salute e all’integrità fisica e psichica. La mancanza di spazio sufficiente, di servizi igienici adeguati, e la convivenza forzata in spazi ristretti comportano inevitabilmente un abbassamento delle condizioni di vita, che spesso sfociano in situazioni di degrado e maltrattamenti. In tale contesto, la richiesta di un risarcimento appare come una legittima forma di tutela per coloro che subiscono forme detentive in violazione dei loro diritti.
Un importante punto di svolta nella questione del risarcimento per sovraffollamento è rappresentato dalla famosa sentenza Torreggiani del 2013, emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la quale l’Italia è stata condannata per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, stabilendo che le condizioni di sovraffollamento carcerario costituivano trattamenti inumani e degradanti. Detta pronuncia, pertanto, ha avuto un impatto significativo, poiché ha imposto all’Italia l’obbligo di migliorare le condizioni nelle carceri ed ha aperto la strada a un’ondata di ricorsi e richieste di risarcimento da parte dei detenuti.
Inoltre, la Corte ha stabilito che le condizioni di sovraffollamento carcerario costituivano trattamenti inumani e degradanti. Tale decisione, dunque, ha dato un impulso significativo ai detenuti, molti dei quali hanno trovato il coraggio di avviare cause risarcitorie sostenute dalla giurisprudenza che, in varie occasioni, ha riconosciuto loro il diritto a un indennizzo per i danni morali e materiali subiti.
L’effetto domino creato da questa sentenza ha costretto lo Stato italiano a riconsiderare l’intero sistema penitenziario e a introdurre meccanismi di compensazione per i detenuti che vivono in condizioni non conformi agli standard minimi di vivibilità.
La mancanza di spazio sufficiente, di servizi igienici adeguati, e la convivenza forzata in spazi ristretti comportano inevitabilmente un abbassamento delle condizioni di vita, che spesso sfociano in situazioni di degrado e maltrattamenti. In tale contesto, la richiesta di un risarcimento appare come una legittima forma di tutela per coloro che subiscono queste condizioni in violazione dei loro diritti costituzionali.
Oltre alla già citata sentenza "Torreggiani", che ha avuto il merito di introdurre la forma del risarcimento dei danni da sovraffollamento carcerario, l’Italia ha conseguentemente adottato il Decreto Legge n. 92/2014, convertito in Legge n. 117/2014, in base al quale i detenuti ed ex detenuti possono chiedere un risarcimento compilando una specifica istanza.
In particolare, secondo la normativa italiana il detenuto o l’ex detenuto che intende chiedere un risarcimento per sovraffollamento può avvalersi di un’azione davanti al giudice di sorveglianza per ottenere una riduzione della pena.
Più specificamente, nel nostro sistema legislativo v’è l’esistenza dell’art. 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario, il quale prevede la possibilità di avanzare una domanda di risarcimento per i detenuti che abbiano subito violazioni dell’art. 3 della CEDU. Il reclamo - predisposto telematicamente dal ministero della giustizia - va presentato tramite il Magistrato di Sorveglianza, che, dopo aver accertato le condizioni degradanti, può ordinare all’Amministrazione di intervenire per migliorare la situazione pregiudizievole.
La richiesta di risarcimento può essere inoltrata sia durante la detenzione che dopo il rilascio, per via dei danni subiti.
La persona detenuta o internata deve presentare assieme al reclamo giurisdizionale per condotta illecita dell’amministrazione, al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato, la richiesta di rimedio risarcitorio.
La persona non più detenuta o internata, o che ha finito di espiare la pena detentiva in carcere o la custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare, deve presentare la richiesta di rimedio risarcitorio al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza entro sei mesi dal termine della detenzione o della custodia cautelare in carcere.
In definitiva, si può affermare che, a livello procedimentale, il Tribunale decide in composizione monocratica ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il risarcimento consiste in: uno sconto di pena pari a un giorno di detenzione per ogni 10 giorni trascorsi in condizioni inumane se queste si sono protratte per almeno 15 giorni ed è prevista la somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane qualora il fine pena è tale da non consentire la detrazione dell’intero periodo vissuto in condizioni inumane; inoltre si prevede la somma di € 8 ,00 se il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art.3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo sia stato inferiore a 15 giorni, ovvero una somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane per la persona ex detenuta o ex internata.
In questo modo, il detenuto o ex detenuto ha la possibilità di ottenere una tutela piena contro ogni forma di detenzione vissuta in condizione degradante ed inumana, in conformità con le normative sopra richiamate.
Dott. Cristian Marrone